Nuove modalità di cancellazione del Fermo amministrativo a seguito di provvedimento di revoca per integrale pagamento.
Sospensione Fermo Amministrativo: indicazioni operative. -Art. 2 – comma 7- D. Lgs. n. 98/2017
Come già comunicato con Lettera Circolare n. 3215 del 31/12/2019, con l’entrata in vigore dell’ art. 2 comma 7 del D. Lgs. n.98/2017, a partire dal 1° gennaio 2020, la gestione delle pratiche relative al Fermo amministrativo dei veicoli (iscrizione, cancellazione della sospensione e cancellazione/revoca del Fermo) deve essere effettuata d’ufficio, a cura dei Concessionari e degli Agenti per la riscossione, esclusivamente in modalità telematica, mediante utilizzo dell’applicativo SW denominato “Copernico 3 per i Concessionari”.
Pertanto, dal 1 gennaio 2020, i Concessionari/Agenti della riscossione non possono più chiedere direttamente agli Sportelli degli Uffici del PRA ma devono utilizzare l’applicativo sopra citato per le effettuare le seguenti operazioni relative al fermo:
- iscrizioni;
- cancellazioni conseguenti all’emissione di provvedimento di sgravio per indebito;
- annullamento dell’iscrizione per trascrizione di atto di vendita con data anteriore alla data di iscrizione del Fermo;
- cancellazione del provvedimento di sospensione.
L’ art. 2 comma 7 del D. Lgs. n. 98/2017 prevede che anche i provvedimenti di revoca del Fermo per integrale pagamento debbano essere comunicati d’ufficio, e sempre in modalità telematica, dai Concessionari/Agenti della riscossione al Sistema Informativo del PRA.
Dubbi erano sorti in merito all’assoggettamento o meno di tali operazioni all’assolvimento dell’imposta di bollo, in considerazione del fatto che l’art. 2 comma 2 del sopra richiamato D. Lgs. n. 98/2017 dispone che la nuova Imposta di bollo unificata debba essere applicata in misura tale da assicurare che sia garantito, a seguito dell’unificazione dei documenti, il medesimo gettito di Imposta di bollo previsto a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio.
D’altro canto, a parere di ACI, l’introduzione del nuovo processo che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionari/Agenti delle riscossione e PRA – facendo venir meno la presentazione di una specifica nota di richiesta presentata dalla parte ai fini della cancellazione del Fermo e non dando luogo all’emissione del DU – fa venire meno il presupposto impositivo per l’applicazione dell’Imposta di bollo.
Per cui la richiesta di assolvimento di tale Imposta, in assenza di un atto o documento che ne costituisce l’oggetto come previsto dall’art. 1 del DPR n. 642/1972, non sarebbe legittima e inutilmente vessatoria per il contribuente.
Tra l’altro, non ricorrerebbero, in questo caso, neanche i sopra citati limiti all’invarianza del gettito, dal momento che l’iscrizione e la cancellazione del Fermo amministrativo costituisce un processo totalmente nuovo rispetto a quello vigente fino al 31/12/2019.
In considerazione dei dubbi sopra esposti, ACI ha ritenuto necessario chiedere un parere all’Agenzia delle Entrate, competente in materia di riscossione dell’Imposta di bollo.
In attesa di tale parere, con la sopra richiamata Lettera Circolare del 31/12/2019, ACI aveva dovuto necessariamente confermare che le richieste di cancellazione per revoca del provvedimento di Fermo continuassero ad essere presentate al PRA dalla parte interessata (eventualmente tramite gli STA privati) con il versamento dell’Imposta di bollo.
Con pec del 28/2/2020 (ALL.1), l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello di ACI n. 956-2286/2019 del 2/12/2019 e accogliendo l’interpretazione sostenuta da ACI, ha definitivamente chiarito che, con le modalità di comunicazione telematica previste dall’art. 2 comma 7 del D. Lgs. n.98/2017, venendo a mancare l’istanza del contribuente diretta a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (come previsto dall’art. 3 della tariffa parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972), viene conseguentemente a mancare il presupposto impositivo per l’applicazione dell’Imposta di bollo.
Pertanto, alla luce di quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate, anche le annotazioni del provvedimento di revoca del Fermo Amministrativo non dovranno più essere richieste agli Sportelli del PRA a cura della parte, ma dovranno essere comunicate d’ufficio al PRA per via telematica dai Concessionari della riscossione.
Effettuate da Aci Informatica le necessarie modifiche alle applicazioni si dispone che tali nuove modalità saranno operative dal 5 marzo 2020 e si applicano ai provvedimenti di revoca del Fermo Amministrativo emessi dai Concessionari della riscossione dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore delle nuove norme di legge in parola.
Dal 5 marzo p.v. saranno quindi operative in esercizio le implementazioni SW dell’applicazione denominata “Copernico 3 per i Concessionari”, che consentiranno a quest’ultimi la gestione in via autonoma anche della cancellazione del Fermo Amministrativo per revoca (codice 78 – causale RF). Parimenti a quanto già in uso per le altre operazioni d’ufficio sopra ricordate, anche tali pratiche saranno gestite senza predisposizione di alcun fascicolo, senza ritiro, né rilascio di alcun documento (quindi, oggi senza il CdP, un domani senza il DU) e in esenzione totale da importi.
Gli Uffici periferici ACI sono pregati di fornire idonea e tempestiva informativa all’utenza, secondo le modalità che saranno ritenute più idonee in sede locale.
Si precisa che, comunque, questa Unità sta provvedendo a pubblicare, sulla piattaforma Titano alla quale accedono tutti i Concessionari della riscossione, idonea comunicazione.
A tale proposito, si precisa che gli utenti che si presenteranno eventualmente agli Sportelli del PRA per richiedere la revoca del Fermo con un provvedimento di revoca datato 2020 dovranno essere edotti della nuova, più favorevole, modalità e necessariamente invitati a rivolgersi al Concessionario della riscossione che lo ha rilasciato che, come detto, è tenuto a cancellare il Fermo d’ufficio.
GESTIONE REVOCA DEL FERMO CON DATA PROVVEDIMENTO ANTERIORE AL 2020 – PROCEDURE OPERATIVE
Come sopra evidenziato, presupposto per la cancellazione telematica (d’ufficio) del Fermo è che il provvedimento di revoca sia stato emanato dal 1° gennaio 2020 in poi.
Pertanto, le cancellazioni con provvedimento di revoca datato ante 2020 dovranno continuare a essere effettuate su richiesta di parte e con il pagamento di 32 euro a titolo di Imposta di bollo.
Dal 5 marzo p.v., tali pratiche – che comunque saranno del tutto residuali – potranno essere presentate solo ed esclusivamente agli Sportelli degli Uffici PRA, che dovranno gestirle mediante l’applicativo GUT1.
Si evidenziano le seguenti novità operative:
non deve più essere ritirato il CdP o preso in carico il CDPD e non viene più emesso alcun documento;
la pratica deve essere presentata esclusivamente su NOTA LIBERA;
cancellazione fermo amministrativo le procedure, a causa delle modifiche apportate per consentire la richiesta di revoca d’ufficio ai Concessionari della riscossione, calcoleranno gli importi a zero; pertanto, gli Operatori PRA dovranno forzare gli importi, allo scopo di poter effettuare la riscossione delle somme a titolo di Imposta di bollo.Qualora la parte abbia interesse a ottenere un CDPD senza l’indicazione del vincolo, la stessa dovrà richiedere un Duplicato CdP – a istanza di parte – secondo le usuali modalità.GESTIONE DELLA SOSPENSIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVORimangono invariate le modalità di annotazione della sospensione del Fermo amministrativo, che continueranno a essere presentate al PRA dalla parte interessata (eventualmente tramite gli STA privati), con il versamento dell’Imposta di bollo.Dal 6 aprile p.v., allo scopo di uniformità di gestione con le pratiche residuali di revoca del Fermo a istanza di parte, anche per la sospensione del Fermo saranno introdotte le seguenti novità operative:
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- non dovrà più essere ritirato il CdP o preso in carico il CDPD e non verrà più emesso alcun documento;
- la pratica dovrà essere presentata su NOTA LIBERA. ANNOTAZIONI DELLA SOSPENSIONE DEL FERMO RICHIESTE IN AUTOTUTELA DAGLI AGENTI/CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE a seguito delle richieste di chiarimento
formulate da taluni Uffici periferici ACI nonché alla luce delle suesposte innovazioni procedurali, si forniscono le seguenti indicazioni per gestire eventuali richieste di annotazione d’ufficio della sospensione del Fermo, pervenute in genere via PEC, dal Concessionario (ad esempio, a fronte di sentenza del Giudice):
fino al 5 aprile 2020
La pratica dovrà essere gestita mediante le procedure Copernico, richiedendo preventivamente, mediante Ticket all’Assistenza Tecnica, l’abilitazione delle utenze per l’accesso alla Cassa tradizionale, con forzatura importi a zero e senza rilascio del CDPD.
dal 6 aprile 2020
A seguito delle implementazioni SW sopra citate, anche tale casistica potrà essere gestita dagli Operatori PRA con le procedure digitali, con forzatura importi (poiché le pratiche sono in esenzione totale).
Come d’uso, la presente Circolare sarà pubblicata nel Sito Tematico STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI, oltre che sul Sito istituzionale dell’Ente.
Fonte: Circolare ACI – 4/3/20